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Home / Normativa 2025

Lo scenario normativo

Il 2025 cambia le regole.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) ridisegna l'intero sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non è un semplice aggiornamento normativo: cambiano i percorsi, le durate e — per la prima volta — diventa obbligatoria una formazione specifica per il Datore di Lavoro.

Le date che contano

La linea del tempo.

Dall'approvazione dell'Accordo al termine ultimo per la formazione dei datori di lavoro.

La formazione già fatta non si butta. L'Accordo riconosce credito formativo totale per i percorsi svolti sotto l'Accordo del 21 dicembre 2011: non si ricomincia da capo. Attenzione però a due cose: i crediti restano validi al massimo dieci anni dall'ultima frequenza, oltre i quali il percorso va ripetuto e non aggiornato; e per i preposti già formati da oltre due anni l'aggiornamento andava fatto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. Verificare le posizioni è il primo passo.

17 aprile 2025

Approvazione dell'Accordo

La Conferenza Stato-Regioni approva l'Accordo (Rep. Atti n. 59/CSR) sulla durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

19 maggio 2025

Entrata in vigore

Le FAQ ufficiali del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 individuano l'entrata in vigore nella data di pubblicazione sul sito ministeriale, cioè il 19 maggio 2025 (art. 32 L. 69/2009), e da lì fanno decorrere il periodo transitorio di dodici mesi.

24 maggio 2025

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

L'Accordo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il testo stesso dell'Accordo (Parte VII, punto 1) dice che «entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»: da qui la divergenza con le FAQ ministeriali. Cinque giorni che si ripercuotono su tutte le scadenze successive. Noi adottiamo la data più vicina, che è la più prudente per l'azienda.

19 maggio 2026

Fine del periodo transitorio

Terminato il periodo transitorio di dodici mesi, le nuove regole si applicano ai corsi avviati da questa data. Secondo la lettura alternativa il termine slitta al 24 maggio 2026.

19 maggio 2027

Termine per il Datore di Lavoro

Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo i datori di lavoro devono aver completato il nuovo corso obbligatorio di 16 ore. Secondo la lettura alternativa il termine è il 24 maggio 2027: conviene regolarsi sulla data più vicina.

Le tre novità

Cosa cambia concretamente.

Nuovo

Corso obbligatorio per il Datore di Lavoro

16 ore minime, articolate in un modulo giuridico-normativo e un modulo di gestione della salute e sicurezza. Un obbligo che fa capo direttamente a chi guida l'impresa. Se il datore di lavoro svolge anche i compiti di RSPP, il percorso è più ampio.

Rivisti

Aggiornamenti periodici ridefiniti

Cambia soprattutto il preposto: aggiornamento ogni due anni anziché ogni cinque. Per lavoratori e dirigenti la cadenza resta quinquennale. Lo scadenzario va comunque riverificato.

Metodo

Progettazione secondo la Parte IV

Analisi dei fabbisogni, ciclo PDCA, metodologie attive e monitoraggio della qualità: la formazione diventa un processo strutturato, non un adempimento.

Durate minime

Il quadro in sintesi.

Le durate minime previste dall'Accordo per le principali figure aziendali.

Lavoratori

4 ore generale + 4 / 8 / 12 ore specifica

La formazione generale (4 ore) costituisce credito formativo permanente. La formazione specifica varia con il livello di rischio: 4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto, ed è erogabile in e-learning esclusivamente per i settori a rischio basso.
Aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore.

Preposti

12 ore

Il corso per preposti passa da 8 a 12 ore e non è erogabile in e-learning (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/08): solo aula o videoconferenza sincrona. Prerequisito: formazione da lavoratore completata.
Aggiornamento: ogni 2 anni, minimo 6 ore.

Dirigenti

12 ore (+ 6 ore modulo cantieri)

Percorso di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore riservato ai dirigenti dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili (art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08) — non a tutte le imprese che operano in cantiere.
Aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore.

Datori di Lavoro

16 ore (+ 6 ore modulo cantieri)

Nuovo obbligo introdotto dall'Accordo: 16 ore minime, con modulo aggiuntivo di 6 ore per i soli datori di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri. Da completare entro il 19 maggio 2027 (24 maggio 2027 secondo la lettura alternativa).
Aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore.

Fonti. Testo integrale dell'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) e FAQ interpretative del 27 marzo 2026, entrambi pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025; Conferenza Stato-Regioni, repertorio atto n. 59/CSR; testo integrale dell’Accordo consultato direttamente. Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa: per l'applicazione al caso concreto fanno fede il testo dell'Accordo, il D.Lgs. 81/08 e la valutazione del fabbisogno formativo aziendale. Contattaci per una verifica puntuale sulla tua impresa.
Contenuti verificati al 18 agosto 2026

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